Novità in merito agli obblighi di pubblicità: e neppure tanto nuove…

Premesso che lo scrivente non è un giurista ma un tecnico sviluppatore che male mastica le contorte leggi italiane. Ci viene segnalato la recente entrata in vigore di un decreto legislativo con un forte impatto sugli studi odontoiatrici.

Con il recente decreto del 15 Dicembre 2023, n 232 e vigente dal 16-03-02024 sono introdotte importanti novità in merito agli obblighi di pubblicità delle informazioni relative alle polizze sanitarie e in merito ai sinistri occorsi negli ultimi 5 anni.

Si allega il testo della legge per maggior dettagli.

Una adempienza non certo piacevole per gli odontoiatri che devono predisporre un meccanismo informativo verso i pazienti allorquando lo studio professionale si sia dotato di un Sito Web (e non internet come dice la legge).

Leggasi che al TITOLO II, Art. 7 comma 2 si dispone l’obbligo da parte dei professionisti sanitari l’obbligo di apporre i dati relativi a:

  • i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio;
  • relativi a lesioni personali;
  • decessi;
  • violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
  • violazioni del consenso legati all’esercizio;
  • dell’attività di prevenzione;
  • diagnosi;
  • cura;
  • assistenza e riabilitazione;
  • ricerca scientifica;
  • formazione;

e ogni altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria verificati nell’ambito dell’esercizio delle attività della funzione di risk management di cui all’articolo 15, prevista dall’articolo 1, comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Obbligo di pubblicità delle coperture assicurative

L’obbligo di pubblicità non è poi così nuovo considerato che fa riferimento a una legge di ormai oltre 7 anni fa.

Infatti si ribadisce che come già avveniva nella legge 8 marzo 2017, n. 24 recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» è fatto obbligo ai professionisti dotati di sito web pubblicare:

“nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa”.

Pronti partenza VIA!

Si impone una rapida modifica dei siti web che preveda una completezza delle informazioni.